Gestione Sanzioni

SANZIONI A CARICO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO ESTRATTO L.R. N.1 DEL 4/1/2000 ART. 20 e s.m.

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio da esibire, a richiesta, agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio, ed a:
A. validarlo all’inizio del viaggio in conformità alle prescrizioni del gestore;
B. validarlo ad ogni singola uscita, se previsto, ed in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati, in conformità alle prescrizioni del gestore;
C. conservarlo per la durata dell’intero percorso e sino alla fermata di discesa.
2. Si intendono per titoli di viaggio i biglietti, gli abbonamenti, il credito trasporti ed ogni altro mezzo, cartaceo o elettronico, che attesti l’avvenuto pagamento della corsa sul servizio di trasporto pubblico locale e regionale ovvero attesti il diritto alla libera circolazione.
3. Gli utenti sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio o che non ottemperino a quanto previsto al comma 1, lettere a) e c), in caso di violazione commessa nell’ambito di pubblici servizi urbani, suburbani, extraurbani, di navigazione, impianti fissi e metropolitane, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali quando i fatti costituiscono reato, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria che non può essere inferiore a trenta volte e superiore a centottanta volte il prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il percorso minimo di cui alla tabella tariffaria autorizzata oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria.
4. È ammesso il pagamento della sanzione prevista al comma 3 in misura ridotta pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre al normale biglietto a tariffa ordinaria ed alle spese del procedimento, se l’utente estingue l’illecito entro sessanta giorni dalla contestazione, o, se questa non è avvenuta, dalla notificazione. Qualora si provveda al pagamento entro sette giorni dalla contestazione o, se questa non è avvenuta, dalla notificazione, si applica la sanzione al minimo edittale oltre al normale biglietto a tariffa ordinaria ed alle spese del procedimento.
5. Qualora l’utente, sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio ai sensi del comma 3, dimostri, secondo le modalità e le procedure stabilite dal gestore, entro sette giorni dalla contestazione o se questa non è avvenuta, dalla notificazione, il possesso di un abbonamento o di una tessera di libera circolazione nominativa, in corso di validità al momento della infrazione, è soggetto alla sola sanzione prevista al comma 9, lettera b) oltre alle spese del procedimento.
6. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale possono regolarizzare a bordo il contratto di trasporto mediante il versamento diretto agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio, di una maggiore somma, stabilita dal gestore del servizio, il cui importo non può superare il valore minimo della sanzione di cui al comma 3 oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria. Qualora, per qualsiasi motivo, gli utenti non si avvalgano di tale facoltà, trova applicazione la sanzione di cui al comma 3 con le modalità di cui al comma 4.
9. Gli utenti che pur provvisti di regolare titolo di viaggio non ottemperino agli obblighi di validazione di cui al comma 1, lettera b) possono effettuare:
I. la regolarizzazione a bordo mediante il pagamento diretto agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio del prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il primo scaglione tariffario autorizzato;
II. la regolarizzazione, entro sette giorni dalla contestazione, al gestore del servizio, mediante il pagamento del prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il primo scaglione tariffario
10. Qualora, per qualsiasi motivo, gli utenti non si avvalgano delle facoltà di cui al comma 9, è applicata una sanzione pari ad un terzo della sanzione minima di cui ai comma 3, oltre alle spese del procedimento.
11. Per le infrazioni di cui all’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle imprese, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 45,00 a un massimo di euro 270,00 oltre al risarcimento del danno. È ammesso il pagamento della sanzione con le modalità di cui al comma 4.
13. I gestori dei servizi di trasporto pubblico informano adeguatamente gli utenti degli obblighi e dei diritti che derivano dalle disposizioni del presente articolo provvedendo altresì al loro inserimento nei regolamenti delle condizioni di vendita e nelle carte aziendali dei servizi.
14. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono accertate e contestate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) dagli organi addetti al controllo sull’osservanza delle relative disposizioni, a ciò espressamente incaricati.
15. I soggetti incaricati dalle aziende per il controllo delle violazioni amministrative accertano e contestano ogni altra violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale.
DIVIETO DI FUMARE SUGLI AUTOBUS – L’art.51 della legge 3/2003 e s.m. prevede il divieto di fumare nei luoghi pubblici e pertanto il divieto comprende anche agli autobus. Chi trasgredisce la legge è soggetto al pagamento di una somma da 25 a 250 euro. La sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in gravidanza o di bambini fino a 12 anni.
IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE POTRÀ ESSERE EFFETTUATO PRESSO GLI UFFICI AZIENDALI.
LA SANZIONE POTRÀ ANCHE ESSERE CONCILIATA MEDIANTE:
• Bonifico bancario intestato a: Bus Company – Banca: Intesa San Paolo S.p.A. – Ag. Saluzzo – BIC: BCITITMM
codice IBAN: IT07H0306910213100000000245, indicando nella causale del bonifico, in modo chiaro, la data e il numero del presente verbale.
RICORSO
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 18 della legge 24/11/1981 n. 689, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire, all’ufficio competente, scritti difensivi e documenti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 si informa che i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte ditta Bus Company S.r.l., di ditte esterne, di ditte di recupero crediti e di Amministrazioni/Enti Pubblici direttamente e legittimamente interessati.
Il trattamento è finalizzato esclusivamente alla riscossione delle sanzioni, secondo procedure previste dalla legge, con garanzia della massima riservatezza e dei diritti.